non deve essere pagato 2 volte!!!!
già ci tagliano le gambe così!in parole povere è come per le batterie,quando io acquisto i pneus dalla casa mi trovo in fattura il costo dello smaltimento poi chiamo la ditta che se ne occupa viene ritira e mi rilascia i documenti del ritiro carcasse e non pago nulla perche ho già pagato a monte,di conseguenza i nostri registratori di cassa sono stati aggiornati con la voce smaltimento quindi nel momento dell'acquisto vi rilascio lo scontrino delle gomme e una voce a parte della tassa per lo smaltimento........
sembra facile ma è scoppiato un casino l'associazione Federpneus (associazione gommisti d'Italia)di cui faccio parte a scritto al ministro per avere dei chiarimenti su tutto il procedimento che hanno messo in piedi,aspettiamo risposte!!!
qui di seguito ti allego la legge e le tariffe decise dal nostro Governo:
Articolo 228 D. Lgs. n.152/06 s.m.i.
L’articolo 228 del decreto legislativo n. 152/06 s.m.i., alla base del Dm 82 dell'11 aprile 2011, riporta quanto segue:
1.Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’articolo 177, comma 1.
2.Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell’obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall’obbligo di cui al comma 1.
3.Il trasferimento all’eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell’anno precedente costituisce adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità.
4.I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell’inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.
--------------------------------------------------------------------------------
La normativa
Decreto Min. 11 Aprile 2011 N. 82 Articolo 228 D. Lgs. n.152/06 s.m.i. Contributi ambientali per il recupero dei PFU
TABELLA CONTRIBUTO